CALCIO SCOMMESSE EDIZIONE ’23…CI RISIAMO UN’ALTRA VOLTA?

a cura di Alessandro Lulli
Da qualche giorno, come se si fosse tornati indietro nel tempo, non si fa altro che parlare di un “Presunto” nuovo scandalo del “Calcio Scommesse”. Se si stesse trattando di materiale cinematografico, la nostra mente volerebbe direttamente al capolavoro dell’horror, partorito dal genio di Stephen King, “A Volte Ritornano”. Anche se il titolo di questa nuova saga dovrebbe essere “A Volte Ritornano Ancora”.

Immagine di repertorio da Postermania

Noi però, sfortunatamente, non siamo al cinema e per ciò che stiamo raccontando, non possiamo neanche sederci con Coca Cola e Pop Corn. Qui dobbiamo raccontare fatti che riguardano il calcio non giocato.

Immagine di repertorio 123RF

Da circa una settimana, la rete e i media, hanno lanciato veline su un ennesimo caso di Calcioscommesse. Questa volta il palcoscenico del primo nome è toccato al giocatore della Juventus Nicolò Fagioli. Le notizie riguardano delle indagini che la Procura della Repubblica di Torino sta svolgendo in seguito alle risultanze di mirate indagini, preliminarmente svolte dalle forze dell’ordine, riguardo presunti illeciti di scommesse effettuate da calciatori su siti illegali.

Immagine di repertorio da La Gazzetta di Parma

Dopo il passaggio delle notizie, come era da immaginare, il tam tam dei social è ripartito seguendo notizie più o meno infondate e confezionate ad arte, come spesso accade, per agitare le acque. D’altronde il campionato era fermo per la sosta delle Nazionali e da scrivere sull’Italia “Pallonara”, non c’era molto.

Immagine di repertorio F.I.G.C.

In questo marasma, cosa ha fatto la tribù del tifo? Non si deve andare troppo lontano se si scrive che il tifoso ha iniziato a dare credito a tutte le notizie che sono state pubblicate.

Immagine di repertorio da Studio avv. Ticozzi

Nel momento in cui stiamo scrivendo, sulla base delle notizie apprese, possiamo sbilanciarci dicendo “ufficialmente” che i calciatori indagati sembra siano 3: Nicolò Fagioli (Juventus), Nicolò Zaniolo (Galatasaray) e Sandro Tonali (New Castle United Football Club).

Da qui in poi, come in una grande giostra, sono iniziate ad arrivare notizie su colpevoli, indagati, già condannati, prima di un processo, possibili squalifiche, ipotesi di compiacenze tra società e giocatori. In questo articolo non tratteremo nulla di tutto questo.

Immagine di repertorio da Facebook

La giostra mediatica, oltre a tirare fuori dei nomi presunti, dare spazio a santoni dell’etere che vorrebbero farci credere di conoscere le indagini, ha riscoperto in noi, appartenenti al mondo del pallone, il campanilismo tipico del tifo, stile film L’arbitro, Il tifoso, Il Calciatore. Allora ecco iniziare a chiedersi se quella società o quel giocatore sia in qualche modo invischiato, augurarsi che ci siano altri calciatori della squadra invisa. Niente di tutto ciò.

Immagine di repertorio da Mediacritica

Cari tifosi, quando accade una cosa del genere, non conta quale sia il calciatore invischiato o la probabile società che ne abbia beneficiato o ne venga danneggiata. In tali casi a perderci è tutto il sistema calcio. Allora che si chiami in un modo o nell’altro, la cosa è indifferente.

Immagine di repertorio da Seven Blog

Come vi avevo anticipato, poc’anzi, l’articolo verte su ciò che può accadere, normative alla mano, quando calciatori e società si trovino, loro malgrado, ad affrontare una tale situazione. Non a fare nomi o a dare sentenze.

Immagine di repertorio Italia Oggi.

Soprattutto quali sono le branche del diritto toccate e quali siano le sanzioni previste per calciatore e società, qualora venga verificata una probabile ipotesi di colpevolezza.

Immagini di repertorio da Edizioni Simone

Fedele al principio di non colpevolezza, sulla base del quale si ritiene che un imputato/indagato sia da considerarsi innocente, fino a prova contraria, secondo il dettame costituzionale riportato nell’art. 27, comma 2 della nostra Costituzione, non condanno nessuno ma vanno comunque dati dei chiarimenti.

Immagine di repertorio da Studio Cataldi.

L’immagine sopra è l’emblema di ciò che, oggi, normalmente accade. Basta additare una persona, scrivere e diramare una notizia, oppure, fare dei nomi ed ecco che inizia la c.d. caccia alle streghe.

Immagine di repertorio da Studenti.it

Successivamente a Niccolò Fagioli, anche altri due calciatori hanno ricevuto un atto di notifica dalla Procura della Repubblica competente per le indagini. I due sono Zaniolo, che neanche a farlo apposta porta il nome di Nicolò) e Sandro Tonali. I tre, da quanto è emerso, sono indagati per per il reato di scommesse illecite.

Immagine ndi repertorio da L’Unità

A dir la verità, oltre ai tre, era emerso anche un altro nominativo, che per correttezza non inseriamo, poi risultato non veritiero. Meglio così per tutti.

Immagine di repertorio da Alamy

Mentre lo juventino è venuto incontro alla giustizia dichiarandosi reo confesso, la posizione dell’ex Roma e quella del calciatore del Newcastle Sandro Tonali, a prima vista, sembra un pochino più complicata

Ma andiamo a vedere caso per caso.

Il bianconero, nonostante il divieto della norma che vedremo tra poco, sembra si sia limitato alla sola scommessa di una gara. Per Fagioli, si prospetta la pena dell’arresto fino a 3 mesi e dell’ammenda, non vi spaventate perchè questa può essere commutata, ovvero, convertibile in sanzione pecuniaria. questo per la legislazione penale. poi bisogna vedere cosa accade in quella sportiva. Comunque il bianconero ha già dimostrato di voler colaborare. In tali casi si va sempre ad uno sconto della pena. Per quanto concerne, invece, la branca del diritto sportivo, in casi del genere, salvo attenuanti, si parla anche di squalifiche per circa 3 anni.

Immagine di reopertorio da calcio mercato.com

Se, invece, sempre sulla base delle notizie apprese, andiamo ad analizzare il profilo del calciatore Zaniolo, ex Roma, attualmente ingaggiato dai turchi del Galatasaray, la situazione paventata, è un pò più grave. Il comportamento ricade nel reato di “Esercizio abusivo di attivita’ di giuoco o di scommessa” contemplato dalla Legge 13/12/1989 n. 401. Lo stesso discorso, sembra, valga per il calciatore Tonali.

Immagine di repertorio da Fanpage

Un altro chiarimento che va fatto è la differenza tra i due tipi di scommesse che si possono verificare.

Un discorso è scommettere su una gara dal risutato incerto. Un altro è scommettere su una gara il cui risultato, si sa, è già volutamente alterato. Come vedremo più in là.

Immagine di repertorio da Club Doria 46

Se andiamo a guardare la sfera sportiva, la normativa da prendere in considerazione è il Codice di Giustizia Sportiva (da ora in poi per brevità CGS).

Per quello che ci riguarda, il CGS, dal punto di vista dell’ applicazione oggettiva, all’art. 1 comma 1 stabilisce che:

  1. “Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
    fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l’ordinamento
    processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
    della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
    Federazione.” (omissis).

L’art. 2 del codice, invece, ci indica l’ambito di applicazione soggettiva:

  1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
    altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
    comunque rilevante per l’ordinamento federale.
  2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
    indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
    società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una
    società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale.

Se commentiamo l’art. 2, in base al dettato letterale, possiamo capire chi sono le figure che soggiacciono all’applicazione del CGS. Tra questi troviamo gli atleti e le società. Ciò permette al codice di poter operare, nel caso di determinati illeciti posti in essere dai tesserati, anche contro le società.

Immagine di repertorio da Ogni Maledetta Domenica

Un’importante traccia della responsabilità oggettiva, in capo alle società, la ritroviamo nell’art. 6:

  1. La società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme
    federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di
    cui all’art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle
    persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio
    campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società
    ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti
    accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto
    sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta
    dell’intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da
    persone che non rientrano tra i soggetti di cui all’art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la
    società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società
    non abbia partecipato all’illecito.
Immagine di repertorio F.I.G.C

Arrivando alla fattispecie che compete al discorso dobbiamo citare, obbligatoriamente, l’art. 24 del CGS:

  1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società
    appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse,
    direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad
    oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della
    UEFA.
  2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società
    appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o
    accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a
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    riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito
    della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare
    scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle
    relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
  3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento
    federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o
    della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
  4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità
    diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche
    congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all’art.
    8, comma 1, lettere g), h), i), l).
  5. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o
    persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2,
    hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di
    tale obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 2 la sanzione della inibizione o della
    squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Il predetto articolo rubricato in “Divieto di scommesse e obbligo di denuncia, vieta, ai tesserati, ogni tipo di scommessa. In ogni torneo organizzato da F.I.G.C., UEFA e F.I.F.A. Come possiamo vedere l’ambito di applicazione del divieto è completo e riguarda anche le scommesse effettuate su piattaforme legali.

Una differenza che va, per forza di cose, fatta, trova origine tra due tipi di scommesse:

  1. Scommessa del tesserato;
  2. Match Fixing (in italiano corrente risultato alterato).
  • La scommessa al punto n. 1 è una semplice giocata, anche se effettuata da un tesserato, che ha il solo scopo di giocare per indovinare una partita dal risultato incerto.
  • Il secondo tipo riguarda scommesse effettuate su gare il cui risultato, per chi la effettua, è già alterato.
Immagine di repertorio da Law Trend

Anche il CGS, fedele al principio del “Favor Rei”, ha inteso inserire delle attenuanti. L’art. 13 del codice, infatti, stabilisce che:

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile
    una o più delle seguenti circostanze:
    a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
    b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l’evento,
    unitamente all’azione o omissione del responsabile;
    c) aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente
    per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del
    giudizio;
    d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
    e) aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o
    l’accertamento di illeciti disciplinari.
  2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata
    motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della
    sanzione.
  3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi
    dell’art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma
    1, lettera c), le conseguenze dell’illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà
    della circostanza attenuante.

Il nostro caso, almeno per il calciatore juventino, sembra rientrare nei casi previsti alla lettera e del I° comma. Qualora le circostanze attenuanti vengano riconosciute il codice prevede che, l’attenuarsi della pena, vada in favore anche della società.

Dobbiamo comunque aggiungere che l’art. 15, del medesimo codice, prevede l’applicazione del concorso di circostanze tra atleti e società.

Immagine di repertorio Lega Nazionale Dilettanti (LND)

Altro articolo, attinente al caso, molto importante, è il 128 Collaborazione degli incolpati.

  1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a
    procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli
    organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni
    previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle
    in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di
    responsabilità.

Qui rientriamo comunque nella fattispecie del Fagioli Nicolò. Questi, ammettendo le proprie colpe, ha collaborato con gli inquirenti. In tal caso la sanzione dev, per forza di cose, essre mitigata.

Immagine di repertorio da Infosannio

Come abbiamo visto, una norma c’è, una sanzione anche. Allora perchè, ogni volta, si va dietro a notizie non attendibili?

Immagine di repertorio da Walmart

Appena rese note le notizie, ecco iniziare lo sciacallaggio mediatico, perpetrato con l’unico scopo di acchiappare maggiori click possibili. Ecco uscire nomi e cognomi sbattuti lì, in prima pagina. Ecco che tutti diventano giudici, legali difensori o, ciò che è peggio, inquisitori. Le sentenze, nonostante si sia ancora nelle fase delle indagini preliminari, il primo stato di un procedimento per quanto concerne la ricerca delle prove, le sentenze sono già scritte.

Immagine di repertorio da Il Riformista

Credo proprio sia il momento di spegnere i riflettori, evitare di dar credito a chi, oggi, torna a galla e nella notorietà tirando in ballo nomi e sicure, piuttosto che presunte, responsabilità oggettive delle società.

Immagine di repertorio da Facebook

Molti tifosi si chiedono perchè qualcuno possa fare nomi a caso che, con la legge dei grandi numeri, in alcuni casi sembrano azzeccati. Questo iter prende le basi dalla libertà di stampa. Un diritto troppe volte oltraggiato, all’interno del quale si compiono degli abusi. La memoria va al caso tamponi che ha distrutto una stagione alla nostra Lazio…a proposito, visto che molti ci hanno creduto, come è finita?

Immagine di repertorio da Matese News

A dire il vero, non possiamo farne neanche una questione di campanile…

Immagine di repertorio da Sport People (Il Palio di Siena il Campanilismo per eccellenza)

Quando sono stati resi noti i nomi, tra i social si leggevano commenti euforici e di scherno verso quello o l’altro giocatore, soltanto perchè veste la maglia dell’avversario, sportivamente, almeno spero, più odiato. Tenete bene in mente una cosa questa situazione, qualora accertata da un Tribunale e non da soggetti che fanno tutt’altro , sarebbe una sconfitta per tutti. Il calcio è un mondo molto piccolo. E’ vero che non ha confini ben delineati, però i suoi interpreti si conoscono eccome. Non è tanto difficile trovarsi a giocare dall’altra parte del mondo, magari in Australia, ritrovando un ex compagno di squadra che lì, ora, fa l’allenatore o il giocatore.

Immagine di repertorio da Adobe Stock
Non si può neanche evocare i fatti del passato. I precedenti fatti del calcio scommesse, per circostanze e per tempi, almeno fino ad ora, non hanno nulla a che vedere con il caso odierno. Qui si tratta di scommesse su un risultato e non della classica combine che, tramite accordi illeciti, stabilisca il risultato di una gara prima che questa, sia stata giocata.
Immagine di repertorio da Goal.com

In questo frangente trovo giustissimo il comunicato del legale di fiducia, avv. Patrizia Brandi del Foro di Bologna, dell’ex calciatore, biancoceleste, Giuseppe Signori; mediante il quale si diffida chiunque a contattare l’ex bomber per chiedere notizie in merito ai fatti odierni; come volendoli identificare con quelli, spiacevoli, del 2011.

Immagine di repertorio Fan Page

Augurando a Giuseppe Signori tante buone cose, mi congratulo con lui ed il suo legale per avere creduto alla sua innocenza,bfacendo valere le sue verità, a tal punto da rinunciare alla prescrizione. Per questo merita un’altra apparizione nell’articolo. E già che siamo nel discorso, a titolo del tutto gratuito, posto la foto di copertina del suo libro, in cui si raccontano i fatti e le circostanze che hanno segnato la vita di questo grande uomo e professionista. I tribunali esistono e lavorano per scoprire la verità. Anche per tutto ciò che ha dovuto passare.

Immagine di repertorio da Sport Piacenza

E da qui ora passiamo alla famosa “Responsabilità Oggettiva”. Abbiamo visto che l’art. 6 del CGS prevede l’istituto della responsabilità oggettiva. Una responsabilità che, però, va adottata qualora si verifichino determinate circostanze.

Non è giusto, anche se la massa ci è oramai abituata, fare dei paragoni con i precedenti episodi di calcio scommesse. Ogni circostanza, che si parli degli anni ’70/80, di Calciopoli o del 2011, non è mai identica. Pertanto, se vogliamo ragionare liberamente, scevri da ogni condizionamento, dobbiamo resettare tutto e trattare il caso come nuovo.

Immagine di repertorio Wort Wearing

Ma andiamo ai fatti concreti. L’ ordinamento sportivo prevede tre diverse forme di responsabilità in cui una società può incappare: diretta, oggettiva e presunta; per quanto ci riguarda andremo diritti verso ciò che vuol dire responsabilità oggettiva e quali siano i suoi profili.

Immagine di repertorio Slide Player

La responsabilità oggettiva è stata definita dal Procuratore Federale dalla Commissione di Garanzia della FIGC, Stefano Palazzi, l’architrave della giustizia sportiva. Nella precedente edizione del CGS essa era disciplinata dall’art.4 commi II°), III°).

Immagine di repertorio da Il Sole 24 Ore

La responsabilità oggettiva, da tempo, è collocata alla base di diverse decisioni emanate dagli Organi di Giustizia Sportiva. La la sua caratteristica è rappresentata dalla circostanza che una società di calcio, nel nostro caso, risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo.

Immagine di repertorio dal Diritto del Risparmio

Si tratta, pertanto, di un tipo di responsabilità che emerge, comunque, anche senza colpevolezza, imputata soltanto per un fatto altrui. La responsabilità oggettiva, qualora adottata, opera anche nelle ipotesi in cui da un illecito, commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla società di appartenenza dello stesso.

Immagine di repertorio db HUB

Secondo i dettami del diritto e, in particolare del CGS, da un punto di vista della operatività, la società di calcio è considerata, oggettivamente, responsabile dell’operato di : dirigenti, tesserati nonchè di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque di rilevanza per l’ordinamento federale.

Immagine di repertorio da Info Danza

L’ articolo, del CGS, prevede un vero e proprio trasferimento, in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte quelle persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della stessa o, comunque, svolgono attività rilevanti per l’ordinamento sportivo. Per riderci e sdrammatizzare, la responsabilità oggettiva, attira come una calamita, alle società, gli illeciti o le condotte scorrette poste in essere da un largo panorama di soggetti che gravitano attorno ad essa.

Immagine di repertorio Sdanganelli & Associati

Nell’attuale ordinamento sportivo, salvo l’avvento di possibili circostanti esimenti ed attenuanti, la responsabilità oggettiva è disciplinata, dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 6, comma 2, “la società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2”. La disposizione ampiamente consolidata; è precettiva e adottabile per ogni violazione commessa dai soggetti che, in qualche modo, rappresentano o appartengono a società affiliate alla FIGC.

Immagini di repertorio Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

L’unica scriminante, per scongiurarne l’ applicabilità, è prevista dall’art. 7) del CGS, nel quale è stabilito che: “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto”.

Immagine di repertorio e-Bay

La responsabilità oggettiva ha quale unico presupposto l’elemento di connessione tra la condotta illecita, dell’associato, e la società. Essa risponde all’ esigenza di tutelare i terzi con lo scopo di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare l’accadimento di determinati fatti; con lo scopo di impedire che determinati eventi, restino, sotto il profilo disciplinare, privi di conseguenza.

Immagine di repertorio da Altalex

Dopo aver esaminato la portata della normativa sportiva, tenendo conto che questa detiene degli organi adatti a far rispettare le norme, possiamo capire, da soli, che non si può parlare di squalifiche, retrocessioni, penalizzazioni e quant’altro, prima che la Giustizia Ordinaria e quella Sportiva, in qualche modo, abbiano fatto chiarezza. Teniamo da conto che in certe circostanze, seppur indesiderate, le sanzioni irrogate dalla giustizia ordinaria risultano più blande; potendo arrivare anche al pagamento di una oblazione che estingua il reato.

Immagine di repertorio da Studio Legale Vendramini Balsamo

Il rapporto con il diritto sportivo, sulla base delle sanzioni riportate nel CGS, per un atleta, risultano più gravi e più pesanti. Provate ad immaginare un calciatore che venga squalificato per, almeno, 3 anni. La carriera si accorcia di parecchio. E’ per questo che dobbiamo andare cauti, non credere a ciò che viene pubblicato in maniera sconsiderata e dare credito alle carte dei tribunali e alle indagini delle procure, quando verranno rese note.

Immagine di repertorio De Quo

Nel silenzio del vecchio, ed oramai obsoleto, silenzio istruttorio che, abrogato nel 1989, ha lasciato il posto al segreto investigativo, dobbiamo attendere gli eventi e fidarci, per il momento, delle dichiarazioni, ufficiali, dei legali di fiducia dei presunti indagati. Proprio il legale di fiducia del calciatore Nicolò Zaniolo, intervistato, ha rimarcato che il suo assistito, per il reato imputato, non rientra in alcun modo nella sfera di competenza del CGS. Egli potrebbe cavarsela, sempre che il tribunale lo ammetta, con la predetta oblazione. Quest’ultimo ha chiarito, davanti ai microfoni, che all’ ex giocatore della Roma, nel corso delle attività di indagine, è stato sequestrato il telefono cellulare ma, differentemente da quello che si era detto e scritto pubblicamente, non è mai stato sottoposto ad alcun tipo di interrogatorio. Se non lo abbiamo già scritto, lo ripetiamo, Zaniolo, secondo il suo legale, si ritiene abbia scommesso su eventi al di fuori del calcio.

Immagine di repertorio da minuti di recupero.

Concludiamo dicendo che, per ora, le società possono stare tranquille poichè la fattispecie di reato contestata ai calciatori è estranea, al momento, a quella della responsabilità oggettiva. Nicolò Fagioli ha già collaborato con gli inquirenti, ammettendo di avere utilizzato delle piattaforme di scommesse. Quest’ultimo, con questa ammissione, facendo leva sul dettato dell’art. 13 del CGS, potrebbe puntare ad una sorta patteggiamento, come previsto, facendo leva sugli articoli 127 e 128 del CGS.

Immagine di repertorio da La Voce del Popolo

Cari tifosi laziali, continuate a fare il tifo per la nostra SS Lazio 1900, non date adito a notizie inattendibili e attendiamo fiduciosi il responso degli organi preposti ad indagare e giudicare. In questa settimana, dove tutti hanno detto la loro, ho constatato con soddisfazione che gli addetti ai lavori, presidenti, DS, legali di fiducia, giornalisti e conduttori radiofonici e della TV, vi garantisco che li ho ascoltati, che non hanno bisogno di fare sciacallaggio mediatico, hanno tutti risposto di attendere l’uscita delle carte e poi, successivaente, esporsi per dare un parere.

Immagine di Repertorio da SS Lazio 1900

In questo articolo, invece di inventare nomi o fatti, si è cercato di illustrare la situazione ed il funzionamento della giustizia, sia ordinaria che sportiva, davanti a determinate circostanze.

Immagine di repertorio Nurse Times

Concludo con una massima che calza a pennello con quanto, finora, scritto. Non vi nascondo che, date le circostanze, ne avrei pubblicata un’altra…che ai più permalosi sarebbe risultata offensiva. Allora chiedo scusa a Lucio Anneo Seneca:

Immagine di repertorio da History Skills

“Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall’opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa.”

Buona lettura a tutti